L’accensione degli impianti termici è definita dalla normativa nazionale, principalmente il DPR n. 412/1993 e la Legge n. 10/1991 (e loro successive modifiche) che definiscono le zone climatiche e le regole generali. Ad esse va aggiunto anche il DPR 74/2013, recante orari e criteri generali per l’esercizio degli impianti termici di climatizzazione.
La maggior parte dei comuni della Regione Veneto si trova nella zona climatica E, gli unici esclusi sono quelli che si trovano nella zona climatica F,
Il periodo di accensione degli impianti termici è consentito dal 15 OTTOBRE 2023 – 15 APRILE 2024 per una durata giornaliera massima di 14 ore.
Durante il periodo di funzionamento, il valore massimo di temperatura consentito è di 19° C con una tolleranza di + 2 °C (che diventa 18° C + 2 in caso di allerta arancio o rosso per le polveri sottili, come da ordinanza 664/2023).
N.B. Al di fuori del periodo di accensione consentita, in presenza di situazioni di temperature particolarmente rigide, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione, prevedendo una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.