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False recensioni online: approvata la Legge. Cosa cambierà per gli operatori

False recensioni online: approvata la Legge. Cosa cambierà per gli operatori

Il Parlamento ha approvato definitivamente il Disegno di Legge n. 1484 – Legge annuale per le PMI, che contiene un intero capo dedicato alla regolazione delle recensioni online nel settore turistico e della ristorazione.

Il provvedimento è stato approvato definitivamente dal Senato il 4 marzo 2026, dopo il passaggio alla Camera, chiudendo quindi la fase parlamentare. Il testo è ora in attesa della promulgazione e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, passaggi formali necessari per l’entrata in vigore.

Il Capo IV della legge (articoli 18–23) introduce per la prima volta in Italia una disciplina specifica per contrastare il fenomeno delle false recensioni online, con l’obiettivo di garantire maggiore affidabilità delle valutazioni digitali e tutelare sia i consumatori sia le imprese.

La normativa si applica alle recensioni relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti da imprese della ristorazione e da strutture del settore turistico situate in Italia, comprese strutture ricettive, stabilimenti termali e attrazioni turistiche.

I requisiti di liceità delle recensioni online

La legge stabilisce quando una recensione può essere considerata lecita e attendibile.

Per essere valida, una recensione deve rispettare alcuni requisiti precisi.

  • Esperienza reale e personale

La recensione deve provenire da una persona fisica che abbia effettivamente e personalmente usufruito del servizio o acquistato il prodotto.

Questo principio mira a impedire che soggetti estranei, competitor o operatori professionali possano manipolare la reputazione digitale di un’impresa.

  • Pubblicazione entro 30 giorni

La recensione deve essere pubblicata entro 30 giorni dall’esperienza di consumo o dalla fruizione del servizio.

Il limite temporale serve a garantire che la valutazione sia collegata a un’esperienza reale, recente e verificabile.

  • Coerenza con il servizio recensito

Il contenuto della recensione deve essere coerente con il prodotto o con le caratteristiche della struttura recensita.

Recensioni generiche, non pertinenti o riferite a esperienze non verificabili potranno essere contestate.

  • Divieto di incentivi o vantaggi

La recensione non è lecita se deriva da sconti, benefici, compensi o altre utilità promesse o riconosciute dal fornitore del servizio o da intermediari.

Questo principio introduce un divieto chiaro di manipolazione delle recensioni attraverso incentivi o premi.

  • Recensioni “verificate”

Una recensione presentata come “verificata” è considerata illecita se non proviene da una persona che abbia realmente fruito del servizio o acquistato il prodotto.

Presunzione di autenticità e validità temporale

Il legislatore introduce anche due principi rilevanti in materia di autenticità e attualità delle recensioni.

  • Presunzione di autenticità

La recensione si presume autentica quando è accompagnata da evidenze della documentazione fiscale, come ricevuta o fattura.

Questo elemento rappresenta uno strumento utile per dimostrare l’effettiva fruizione del servizio.

  • Limite di attualità delle recensioni

Una recensione perde il requisito di liceità trascorsi due anni dalla pubblicazione, in quanto considerata non più attuale rispetto allo standard del servizio.

La norma consente quindi di contrastare l’effetto distorsivo delle recensioni obsolete che non rappresentano più la qualità reale della struttura.

Tutela delle imprese e procedure di segnalazione

La legge rafforza gli strumenti di tutela delle imprese nei confronti delle recensioni non conformi.

Il legale rappresentante della struttura, o un suo delegato, può segnalare le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità.

La segnalazione deve avvenire secondo le modalità previste dall’articolo 16 del Regolamento UE 2022/2065 (Digital Services Act), il quadro normativo europeo che disciplina la responsabilità delle piattaforme online. Questo sistema consente di attivare procedure di verifica e, se necessario, di richiedere la rimozione delle recensioni illecite.

Divieto di compravendita di recensioni

Uno dei punti più rilevanti della legge riguarda il divieto di acquistare o vendere recensioni online.

La normativa vieta espressamente:

  • l’acquisto o la cessione di recensioni positive o negative
  • la vendita di apprezzamenti o interazioni online
  • qualsiasi forma di intermediazione finalizzata a manipolare le valutazioni digitali.

Il divieto si applica anche tra imprenditori e intermediari, indipendentemente dalla successiva diffusione della recensione.

In caso di violazione, restano ferme le eventuali responsabilità penali e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) può esercitare i poteri investigativi e sanzionatori previsti dal Codice del Consumo.

Linee guida e monitoraggio del mercato

La legge prevede inoltre un sistema di governance istituzionale per garantire l’applicazione corretta della normativa.

L’AGCM, sentite:

  • AGCOM
  • il Garante per la protezione dei dati personali
  • il Ministero delle Imprese e del Made in Italy
  • il Ministero del Turismo

adotterà linee guida operative per orientare le imprese e gli operatori digitali al rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni.

È inoltre previsto un monitoraggio annuale sull’applicazione della disciplina e sull’evoluzione del fenomeno delle recensioni false.

Il contributo di ABBAV nel processo legislativo

ABBAV ha partecipato al percorso legislativo attraverso la presentazione di un documento di osservazioni nell’ambito delle audizioni parlamentari.

Nel contributo depositato presso il Senato, l’associazione ha evidenziato in particolare:

  • il danno economico provocato dalle recensioni false nel settore turistico
  • la necessità di rafforzare la responsabilità degli intermediari digitali
  • l’importanza di garantire recensioni effettivamente basate su esperienze reali
  • il ruolo delle associazioni di categoria nella tutela della reputazione delle imprese.

Il documento sottolinea inoltre la necessità che le piattaforme online adottino sistemi di verifica più rigorosi e che gli intermediari evidenzino nei propri portali il rispetto della normativa sulle recensioni.

Il ruolo futuro delle associazioni: i segnalatori attendibili

Il testo della legge prevede che le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture turistiche possano richiedere il riconoscimento della qualifica di “segnalatore attendibile”.

Questa figura è prevista dal Regolamento UE 2022/2065 (Digital Services Act) e consente a soggetti qualificati di effettuare segnalazioni alle piattaforme digitali con procedure prioritarie.

Alla luce della nuova normativa, ABBAV sta richiedendo tale riconoscimento, con l’obiettivo di:

  • supportare i soci nella segnalazione di recensioni non conformi
  • facilitare le procedure di rimozione presso le piattaforme
  • contribuire al monitoraggio delle recensioni fraudolente nel settore turistico.

Si tratta di uno strumento potenzialmente rilevante per rafforzare la tutela della reputazione digitale delle strutture ricettive e garantire maggiore trasparenza nel mercato dell’ospitalità.

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