Nel percorso di approvazione della Variante n. 70 al Piano degli Interventi, ABBAV ha sottoposto all’Amministrazione comunale una richiesta di chiarimento sulla tutela delle locazioni turistiche già regolarmente attive e dotate di CIN e CIR.
La questione riguarda, in particolare, la possibilità di garantire la continuità dell’attività anche in caso di successione ereditaria, donazione, compravendita o altro trasferimento della proprietà, evitando incertezze interpretative e disparità di trattamento.
Di seguito pubblichiamo il testo integrale della lettera inviata al Sindaco e all’Assessora competente.
Egregio Signor Sindaco,
Gentile Signora Assessora,
con riferimento alla deliberazione concernente la Variante n. 70 al Piano degli Interventi, attualmente in corso di approvazione, desideriamo sottoporre alla Sua attenzione una richiesta di chiarimento in merito alla disciplina applicabile alle locazioni turistiche già regolarmente attive e dotate di Codice Identificativo Nazionale (CIN) e Codice Identificativo Regionale (CIR).
Dal testo della proposta emerge che le nuove disposizioni non si applicheranno alle unità immobiliari per le quali il CIN sia stato rilasciato prima della data di adozione della Variante da parte del Consiglio Comunale.
Riteniamo tuttavia opportuno chiarire espressamente come tale previsione debba operare nei casi in cui intervengano vicende che riguardano la titolarità dell’immobile, quali, a titolo esemplificativo: successione ereditaria a seguito del decesso del proprietario; donazione dell’immobile; compravendita o altro trasferimento della proprietà; conferimento a società o altre fattispecie di trasferimento del diritto.
La normativa della Regione del Veneto prevede già specifiche procedure per il “subentro“ nell’attività ricettiva o Locazione Turistica, mediante l’apposita modulistica regionale che consente il “trasferimento” dell’attività inserendo il CIR/CIN precedente già attribuito alla struttura.
Alla luce di ciò, chiediamo cortesemente di confermare che, anche nell’ambito della futura disciplina comunale, il diritto a proseguire l’attività di locazione turistica già legittimamente esistente rimanga riferito all’immobile e alla sua destinazione d’uso, e non venga meno per effetto del semplice mutamento del soggetto proprietario o gestore conseguente a successione, donazione, compravendita o altra causa di trasferimento.
Una diversa interpretazione determinerebbe, infatti, un’evidente disparità di trattamento tra immobili aventi le medesime caratteristiche urbanistiche e comporterebbe un’incertezza giuridica per proprietari, eredi e acquirenti, incidendo sul valore stesso degli immobili e sulla “continuità” delle attività già regolarmente autorizzate.
Confidando in un cortese riscontro e, possibilmente, in un esplicito chiarimento all’interno del testo definitivo della Variante o dei relativi atti applicativi, porgiamo cordiali saluti.
Associazione ABBAV


