Il Caso Booking.com: Le Clausole di Parità Tariffaria

Il Caso Booking.com: Le Clausole di Parità Tariffaria

Negli ultimi vent’anni le clausole di parità tariffaria (parity rate) sono state una delle questioni più controverse nei rapporti tra le piattaforme di prenotazione online (OTA) e le strutture ricettive.
Si tratta di un vincolo contrattuale con cui Booking.com imponeva a Hotel, B&B e Locazioni Turistiche di non offrire prezzi più bassi o condizioni migliori su altri canali di vendita rispetto a quelli pubblicati sulla piattaforma.
Questo significava, ad esempio, che se una camera era proposta a 100 euro su Booking, lo stesso prezzo doveva essere applicato su tutti gli altri portali e persino sul sito ufficiale della struttura.


La svolta normativa in Italia (2017)

Il primo cambiamento importante è arrivato con la Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza n. 124/2017.
L’art. 1, comma 166, ha dichiarato nulle e inefficaci in Italia tutte le clausole contrattuali che impediscono agli operatori del turismo di praticare prezzi o condizioni migliori sui propri canali diretti.
Dal 29 agosto 2017, quindi, Booking.com non può più imporre in Italia alcun vincolo di parity rate (Legge 124/2017 – G.U. n. 189 del 14 agosto 2017).

Questo intervento legislativo è arrivato dopo che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva già avviato istruttorie nei confronti delle OTA (2015), ottenendo impegni da Booking.com e Expedia per limitare la portata delle clausole (AGCM – Provvedimento n. 25530/2015).


La conferma a livello europeo: Sentenza CGUE C-264/23 (2024)

Il 19 settembre 2024 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso la sentenza C-264/23 (Booking.com BV e Booking.com (Deutschland) GmbH vs 25hours Hotel Company Berlin GmbH e altri), stabilendo che le clausole di parità tariffaria, sia “ampie” che “ristrette”, costituiscono restrizioni alla concorrenza vietate dall’art. 101 TFUE (Comunicato Stampa CGUE n. 145/24).

La Corte ha riconosciuto che:

  • le OTA portano benefici in termini di visibilità e trasparenza;
  • tuttavia, la parity rate non è necessaria né proporzionata al funzionamento delle piattaforme;
  • le clausole ampie riducono la concorrenza tra portali, mentre le clausole ristrette, pur avendo impatti minori, non sono indispensabili per garantire la redditività della piattaforma.

Questa pronuncia uniforma il quadro giuridico in tutta l’UE e rafforza la posizione degli operatori che vogliono agire per ottenere un risarcimento.


Cosa è cambiato per le Strutture Ricettive in Europa

Grazie all’abolizione della parity rate, oggi le strutture possono:

  • offrire tariffe più basse sul proprio sito rispetto a Booking.com;
  • creare offerte esclusive per le prenotazioni dirette (pacchetti, servizi extra);
  • riappropriarsi del rapporto diretto con il cliente, senza subire l’intermediazione forzata delle OTA.

In più, la sentenza UE e la normativa nazionale aprono la strada a azioni risarcitorie per recuperare quanto perso negli anni in cui il vincolo era attivo.

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