Estintori e Rilevatori di Gas
nelle Locazioni Brevi e Turistiche

I nuovi requisiti e dispositivi di sicurezza introdotti dal D.L. 145/2023 a livello nazionale

Decreto Anticipi - Le Novità

Il Decreto Anticipi (D.L. 145/2023), successivamente convertito in legge 191/2023, non si limita ad introdurre il famigerato CIN (Codice Identificativo Nazionale) per strutture ricettive e locazioni turistiche, ma introduce – esclusivamente per queste ultime – anche una serie di obblighi e requisiti.

Gli obblighi ed i requisiti introdotti con la normativa nazionale mirano a creare – all’interno delle locazioni turistiche – delle condizioni di sicurezza e degli standard qualitativi più elevati.

I Nuovi Obblighi per Le Locazioni Turistiche

Per le sole locazioni turistiche e per le locazioni brevi (ex art. 4 d.l. 50/2017), il Decreto Anticipi prevede:

a) Se gestite in forma NON IMPRENDITORIALE:

  • Obbligo di estintori portatili, ogni 200mq e comunque 1 per piano, in posizioni accessibili e visibili;
  • Obbligo di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio.

b) Se gestite in forma IMPRENDITORIALE:

  • Obbligo di rispondenza ai requisiti in materia di sicurezza degli impianti, prescritti dalle norme statali e regionali;
  • Obbligo di SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso il SUAP territorialmente competente.
  • Obbligo di estintori portatili, ogni 200mq e comunque 1 per piano, in posizioni accessibili e visibili;
  • Obbligo di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio.

Sono soggette a tali obblighi tutte le locazioni, anche se aperte prima dell’entrata in vigore della normativa.

Quali Locazioni devono dotarsi degli estintori e dei rilevatori?

Devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili, tutte le unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ovvero per finalità turistiche, senza fornitura di servizi aggiuntivi, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, anche se l’attività è stata avviata prima della data di applicazione dell’art-13, D.L. 145/2023.

Sono, invece, esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.

Si specifica che obblighi di cui sopra si applicano soltanto alle locazioni di cui all’art. 13-ter (turistiche e brevi) e non alle strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere), restando fermi, per queste ultime gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Quali caratteristiche devono avere i dispositivi di rilevazione di gas?

È necessaria l’installazione dei dispositivi di sicurezza da parte di un tecnico specializzato, con apposito progetto di impianto?

Quali caratteristiche devono avere gli estintori?

Qual è la data di effettiva applicazione della disciplina nazionale sul CIN?

inizialmente gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni contenute all’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023, dovevano essere applicabili dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione, sull’intero territorio nazionale, della piattaforma per l’assegnazione del CIN (avviso poi pubblicato in data 3 settembre).

Ma per effetto di un successivo Comunicato del Ministero del Turismo, il termine  è stato posticipato al 1° gennaio 2025.

Vedi anche le FAQ ministeriali, che sul punto dicono “Il termine dal quale occorre rispettare i requisiti di sicurezza indicati dall’art. 13 ter, comma 7 del Decreto Legge n. 145/2023 coincide con quello di acquisizione e di esposizione del CIN“. FAQ sito Ministero del Turismo – punto 4.2

Altre domande frequenti

1. Dove vanno posizionati gli estintori?

2. Concedo in locazione una sola stanza dell’unità immobiliare, devo comunque avere estintori e rilevatori?

Sì. Anche singole porzioni di unità immobiliari, se affittate con contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, devono essere dotate dei requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa.

3. Lo stabile all’interno del quale si trova l’appartamento che affitto è già munito di estintori a norma. Devo installarli anche all’interno dell’appartamento?

4. L'appartamento che affitto ha più piani, ma ha una superficie inferiore ai 200mq. Quanti estintori mi servono?

5. Ho più di un appartamento all'interno dello stesso stabile. Quanti estintori devo installare?

Per maggiori info: FAQ sito Ministero del Turismo

Le Sanzioni

Per le sole locazioni turistiche e per le locazioni brevi (ex art. 4 d.l. 50/2017), sono previste delle sanzioni specifiche per il mancato rispetto dei nuovi requisiti:

  • Sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 €, per violazioni relative agli obblighi di munirsi di dispositivi di rilevazione gas ed estintori;
  • Sanzioni così come previste dalle esistenti normative statali/regionali, in caso di violazioni in materia di sicurezza degli impianti (solo per gestioni imprenditoriali);
  • Sanzione da 2.000 a 10.000 € per mancanza di SCIA, salvo diversa sanzione prevista a livello regionale(solo per gestioni imprenditoriali).

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