Targhe Locazioni Turistiche

In Veneto è obbligatoria per tutte le locazioni turistiche l’esposizione di una targa che riporti il codice identificativo attribuito dalla Regione.

Targhe Locazioni Turistiche

In Veneto è obbligatoria per tutte le locazioni turistiche l’esposizione di una targa che riporti il Codice Identificativo Regionale (CIR) di ciascun alloggio in locazione turistica.

L’obbligo di esposizione è stato disposto con regolamento regionale n. 2 del 10 settembre 2019, recentemente modificato dal regolamento regionale n. 4 del 12 maggio 2023.

Il legislatore regionale, al fine di creare un database delle locazioni turistiche per monitorarne l’offerta sul mercato regione, ha istituito il cosiddetto Codice Identificativo Regionale (CIR), attribuendo a ciascuna locazione turistica in Veneto un codice alfanumerico univoco che, appunto, la identifica. 

Ha poi disposto due ulteriori importanti obblighi per i titolari di locazioni turistiche:

  • l’obbligo di pubblicare il Codice Identificativo Regionale sui portali di prenotazione
  • l’obbligo di realizzare ed esporre una targa recante il Codice Identificativo Regionale di ogni locazione turistica

Attenzione, per Venezia (più precisamente Città Antica, laguna e isole), le regole sono diverse. Leggi sotto!

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Codice Identificativo Regionale: dove trovarlo e pubblicarlo

Il Codice Identificativo Regionale è visionabile direttamente dal titolare accedendo, con le proprie credenziali, alla procedura di rilevazione statistica dall’Area Operatori regionale ed è assegnato dalla Regione Veneto già dal momento della prima registrazione dell’alloggio tramite la piattaforma ROSS1000.

Per trovare il codice è necessario consultare la sezione “Anagrafica/Gestione Strutture”, all’interno della quale è presente il Codice Identificativo Regionale alfanumerico.

Attenzione! Il Codice Identificativo Regionale delle locazioni è sempre strutturato in questo modo: codice ISTAT del Comune di ubicazione dell’alloggio + codice LOC indicante la tipologia di alloggio + stringa numerica identificativa del singolo alloggio.

Esempio: XXXXXX-LOC-XXXXXX

Il Codice Identificativo va pubblicato su piattaforme e siti (anche personali) di prenotazione ricettiva, nelle sezioni informative dedicate all’alloggio (art. 8 del regolamento).

Dove e come esporre la targa di locazione turistica

Il Codice Identificativo Regionale deve essere esposto su apposita targa.

La targa deve essere affissa in modo ben visibile all’ingresso esterno dell’edificio.

Se si tratta di edifici condominiali,  la targa va esposta sia all’ingresso esterno dell’edificio che sulla porta di ingresso dell’alloggio all’interno dell’edificio.

In questo caso si dovranno realizzare 2 targhe.

In presenza di divieti di carattere normativo o amministrativo e fatte salve eventuali diverse regole condominiali, la targa può essere affissa solo sulla porta di ingresso dell’alloggio sito all’interno di un edificio.

Dove Acquistare la targa conforme per la locazione turistica

In base alle prescrizioni di cui al regolamento regionale, la targa va realizzata in un certo modo.

  1. Il colore è preferibilmente bianco
  2. Deve avere forma rettangolare
  3. Deve avere una base di 10cm x 3cm di altezza
  4. Deve riportare la dicitura Locazione Turistica nella parte superiore della targa
  5. Deve riportare il Codice Identificativo Regionale nella parte inferiore della targa

Sono fatte salve eventuali prescrizioni della Soprintendenza su posizione, dimensioni, colori e materiali della targa nell’ipotesi di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Vedi, ad esempio, cosa è stato disposto per il Centro Storico di Venezia.

 

Venezia e Le Targhe in Ottone

Nell’ambito della città antica di Venezia e dell’estuario (laguna ed isole), le informazioni contenute nelle targhe identificative di dimensioni di 10 x 3 dovranno:

1. trovare spazio all’interno della pulsantiera dei campanelli già presente all’esterno di ciascun condominio riducendo la dimensione del carattere ed eventualmente riducendo all’acronimo L.T. la dicitura “locazione turistica”. In tali casi non si ritiene necessaria alcuna forma di autorizzazione preventiva ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 42/2004 (tutela monumentale) né ai sensi della parte III (tutela paesaggistica);

2. nel caso non sia presente una pulsantiera, la targa deve essere installata in prossimità del campanello/citofono e dovrà essere in ottone, di dimensioni massime di cm. 6 x 3 con i caratteri di colore nero. In questo caso è necessaria l’autorizzazione preventiva ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 49/2004 e in particolare ex art. 49 comma 1 e comma 2 del medesimo d.lgs.;

3. nel caso in cui l’affissione della targa non avvenga in posizione conforme alle previsioni della voce A.23 dell’allegato A del D.P.R. n. 31/2017 ovvero nella collocazione consimile a ciò preordinata o nei casi di cumulo di pluralità di interventi, deve essere valutata dal Comune, d’intesa con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia, la rilevanza paesaggistica.

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