Estintori e Rilevatori di Gas
nelle Locazioni Turistiche

I nuovi requisiti e dispositivi di sicurezza introdotti dal D.L. 145/2023 a livello nazionale

Decreto Anticipi - Le Novità

Il Decreto Anticipi (D.L. 145/2023), successivamente convertito in legge 191/2023, non si limita ad introdurre il famigerato CIN (Codice Identificativo Nazionale) per strutture ricettive e locazioni turistiche, ma introduce – esclusivamente per queste ultime – anche una serie di obblighi e requisiti.

Gli obblighi ed i requisiti introdotti con la normativa nazionale mirano a creare – all’interno delle locazioni turistiche – delle condizioni di sicurezza e degli standard qualitativi più elevati.

I Nuovi Obblighi per Le Locazioni Turistiche

Per le sole locazioni turistiche e per le locazioni brevi (ex art. 4 d.l. 50/2017), il Decreto Anticipi prevede:

a) Se gestite in forma NON IMPRENDITORIALE:

  • Obbligo di estintori portatili, ogni 200mq e comunque 1 per piano, in posizioni accessibili e visibili;
  • Obbligo di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio.

b) Se gestite in forma IMPRENDITORIALE:

  • Obbligo di rispondenza ai requisiti in materia di sicurezza degli impianti, prescritti dalle norme statali e regionali;
  • Obbligo di SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso il SUAP territorialmente competente.
  • Obbligo di estintori portatili, ogni 200mq e comunque 1 per piano, in posizioni accessibili e visibili;
  • Obbligo di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio.

Sono soggette a tali obblighi tutte le locazioni, anche se aperte prima dell’entrata in vigore della normativa.

Quali Locazioni devono dotarsi degli estintori e dei rilevatori?

Devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili, tutte le unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ovvero per finalità turistiche, senza fornitura di servizi aggiuntivi, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, anche se l’attività è stata avviata prima della data di applicazione dell’art-13, D.L. 145/2023.

Sono, invece, esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.

Quali caratteristiche devono avere i dispositivi di rilevazione di gas?

Quali caratteristiche devono avere gli estintori?

Qual è la data di effettiva applicazione della disciplina nazionale sul CIN?

Le Sanzioni

Per le sole locazioni turistiche e per le locazioni brevi (ex art. 4 d.l. 50/2017), sono poi previste delle sanzioni specifiche per il mancato rispetto dei nuovi requisiti:

  • Sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 €, per violazioni relative agli obblighi di munirsi di dispositivi di rilevazione gas ed estintori;
  • Sanzioni così come previste dalle esistenti normative statali/regionali, in caso di violazioni in materia di sicurezza degli impianti (solo per gestioni imprenditoriali);
  • Sanzione da 2.000 a 10.000 € per mancanza di SCIA, salvo diversa sanzione prevista a livello regionale(solo per gestioni imprenditoriali).

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